Vicini al dissesto finanziario: “Abbiamo un buco da 3,3 milioni”


È appena nato e sta già fallendo  Libero consorzio nisseno a rischio

commissario Raffaele SiricoIl commissario dell’ente che ha sostituito la Provincia di Caltanissetta scrive al governo: “Abbiamo un buco da 3,3 milioni. Siamo vicini al dissesto finanziario. Tra poco non potremo garantire le buste paga di 400 dipendenti e il posto di altri 60 lavoratori”.

LiveSicilia – Lunedì 30 Giugno 2014 – di Accursio Sabella 

Il nodo della potestà impositiva


La riforma n. 8 del 24 marzo 2014 non ha sciolto il nodo della potestà impositiva, cioè di chi e come verranno accertati e riscossi i tributi prima di competenza provinciale

LeggiOggi 2 aprile 2014

L.R. 24 marzo 2014 n.8


LEGGE 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

LEGGI TUTTO

 

G.U.R.S. 28 marzo 2014 

LEGGE APPROVATA L’11 MARZO 2014


ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTA’ METROPOLITANE

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE NN. 642-31-132-133-149-153
164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613- 638-662

LEGGE APPROVATA L’11 MARZO 2014
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Capo I
Liberi Consorzi comunali

Art. 1.
Liberi Consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l’erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali’.

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all’articolo 2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall’Assemblea di cui all’articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l’incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l’attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell’ ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

Art. 2.
Norme per la costituzione e l’adesione a liberi Consorzi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all’adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l’ambito territoriale dell’istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all’articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all’articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.

4. L’efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all’esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all’applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all’eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell’articolo 9.

Art. 3.
Organi dei liberi Consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:

a) l’Assemblea del libero Consorzio;

b) il Presidente del libero Consorzio;

c) la Giunta del libero Consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.

3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell’Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell’articolo 2.

Art. 4.
Assemblea del libero Consorzio

1. L’Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico- amministrativo del libero Consorzio.

2. L’Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell’Assemblea, lo stesso è sostituito nell’Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.
Presidente del libero Consorzio

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.

2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E’ eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all’elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all’elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.

8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell’Assemblea.

9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 6.
Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell’Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell’articolo 2.

2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

3. La Giunta è l’organo esecutivo del libero Consorzio.

CAPO II
Città metropolitane

Art. 7.
Città metropolitane

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all’articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

Art. 8.
Organi delle Città metropolitane

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.

3. Con la legge di cui al comma 6 dell’articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito

Art. 9.
Norme per il distacco e l’adesione alle Città metropolitane

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell’articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.
Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.

2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

Art. 11.
Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

2. Con la legge di cui al comma 6 dell’articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12.
Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, l’adesione di un comune ad altro libero consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l’adesione di un comune alla città metropolitana ai sensi dell’articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell’ordine delle delibere quale risultante dall’elenco di cui al comma 5 dell’articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell’articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell’ordine delle delibere quale risultante dall’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

Art. 13.
Norme transitorie

1. Nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell’articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell’articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

Art. 14.
Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria
e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

1. La Regione, d’intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell’Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 642: Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 25 novembre 2013. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 31: Istituzione degli Enti territoriali regionali’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 132: Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale attuazione dei principi costituzionali e statutari’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Miccichè il 14 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 133: Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull’ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Miccichè, Sammartino, Sorbello il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013(abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 149: Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle province regionali’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Fontana, Turano il 16 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 153: Regime transitorio per il nuovo assetto delle province’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo 17 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 164 Norme sul riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Forzese il 21 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 165: Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle Province regionali’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Turano il 21 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 183: Nuove competenze delle province regionali. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986′. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ioppolo il 23 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 24 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 219: Istituzione dei liberi consorzi di Comuni’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 13 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 15 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 226: Modifica alle norme regionali in materia di Provincia regionale’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D’Asero il 27 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 27 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 268: Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Mauro, Figuccia, Lombardo il 5 marzo 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 5 marzo 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 474: Disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane, ai sensi della legge regionale. 27 marzo 2013, n. 7′. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Firetto, Anselmo, Lantieri, Figuccia, Lo Giudice il 27 giugno 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 30 settembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 542: Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 543: Norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 546: Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 18 settembre. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013- ritirato il 6 dicembre 2013).

Disegno di legge n. 613: Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti l’8 novembre 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 638: Abrogazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7′. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Formica, Ioppolo, Falcone, Cordaro, Grasso, Fontana, Lantieri, Greco G., Clemente, Pogliese il 21 novembre 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 662: Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo’. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 6 dicembre 2013. Trasmesso in Commissione Affari Istituzionali’ (I) il 10 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 67 del 10 dicembre 2013).

– Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 60 del 26 novembre 2013, 61 del 27 novembre 2013, 62 del 3 dicembre 2013, 63 del 4 dicembre 2013, 64 del 5 dicembre 2013, 65 del 5 dicembre 2013, 66 del 6 dicembre 2013, 67 del 10 dicembre 2013, 68 dell’11 dicembre 2013, 69 del 12 dicembre 2013, 71 del 18 dicembre 2013, 75 del 7 gennaio 2014, 77 del 17 gennaio 2014, 78 del 21 gennaio 2014, 79 del 23 gennaio 2014, 80 del 24 gennaio 2014, 81 del 28 gennaio 2014, 82 del 29 gennaio 2014 e 83 del 30 gennaio 2014.

– Esitato per l’Aula nella seduta n. 83 del 30 gennaio 2014.

– Relatore: on. Antonello Cracolici.

– Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 126 del 6 febbraio 2014, n. 128 del 12 febbraio 2014, n. 129 del 13 febbraio 2014, n. 130 del 18 febbraio 2014, n. 131 del 19 febbraio 2014, n. 132 del 20 febbraio 2014, n. 133 del 25 febbraio 2014, n. 134 del 27 febbraio 2014, n. 135 del 4 marzo 2014, n. 136 del 5 marzo 2014, n. 137 del 6 marzo 2014 e n. 138 dell’11 marzo 2014.

– Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 138 dell’11 marzo 2014.

Riforma province: conferenza del presidente Crocetta


Crocetta: “Questa è una legge che fa la storia”

BlogSicilia – 12.03.2014 – Davide Di Giorgi

BlogSicilia – 12.03.2014 – Marta Ruggiero

Cracolici: “Oggi dobbiamo anche chiederci: a cosa servono gli enti intermedi?” Leggi il resto dell’articolo

ARS riforma province – seduta 138


Seduta n. 138 del 11.03.2014

Resoconto provvisorio

Video dalle ore 16:03

Video dalle ore 17:25

Video dalle ore 19:11

Riforma delle Province: favorevoli 62, 14 contrari, 2 astenuti. Leggi il resto dell’articolo

Riforma provincia a rischio legittimità


Se il Cga di Palermo, con una sentenza depositata il 5 febbraio scorso, ha annullato la proclamazione dei deputati eletti in provincia di Siracusa, gli atti del Parlamento siciliano dopo quella data sono legittimi?

BlogSicilia – 10 marzo 2014 – Redazione

Legge cornice


Gli alfaniani sono intenzionati a non votare la riforma.
“Un minimo di contenuto a queste norme bisognava darlo, le competenze su scuole e viabilità, andavano assegnate subito”.
LiveSicilia – 10 marzo 2014 – Chiara Billitteri

ARS riforma province – seduta 137


Seduta n.137 del 06.03.2014

Lavoratori sospesiResoconto provvisorio

Video dalle ore 12:08

Video dalle ore 12:51

Video dalle ore 13:41

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Per completare la riforma delle Province manca solo il voto finale.

Il ddl arenato sull’articolo che prevede il trasferimento delle funzioni ai nuovi enti.

Il Governatore: “I lavoratori non devono preoccuparsi perché saranno valorizzati”

LiveSicilia – 06.03.2014 –  Accursio Sabella 

DDL PROVINCE – ARS DIRETTA


Seduta n. 137  – DIRETTA

http://www.ars.sicilia.it/sedute/video/default.jsp

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dire e approfondire

Comitato dei Dipendenti delle Province Sarde

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