ddl n. 219
ddl n. 219 del 13 febbraio 2013 XVI Legislatura
Istituzione dei liberi consorzi di Comuni |
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il presente progetto di legge ha lo scopo precipuo di ricondurre nell'alveo dei principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione, la disciplina relativa agli enti locali; ma soprattutto quello di rimediare all'errato percorso politico- istituzionale iniziato nel 1986 con l'approvazione della legge regionale del 6 marzo, n. 9 del medesimo anno con la costituzione dell'ente intermedio rappresentato dalle province regionali'. Detta norma, con un'articolata acrobazia redazionale, (trasformando i costituiti consorzi di comuni in province regionali') ha aggirato, a piè pari, il dettato statutario, abrogando la disciplina relativa alla costituzione dei liberi consorzi fra i comuni (articoli 12-23 del D.lgs P. Reg. 29 ottobre 1957, n. 3 come ratificato dalla legge 15 marzo 1963, n. 16) e prevedendo contestualmente la costituzione delle province regionali', nonostante l'articolo 15 comma 2 dello Statuto del 1946 stabilisca espressamente che Le circoscrizioni provinciali ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione'. Seguendo l'iter legislativo relativo all'ordinamento degli enti locali in Sicilia, emerge evidente come il percorso intrapreso dal Legislatore regionale, con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, fosse perfettamente in linea con i principi sanciti dallo Statuto della Regione e che solo dal 1986, con la legge del 6 marzo, n. 9 si è assistito ad una deriva costituzionale rispetto ai dettati statutari. Detto assunto non solo è condiviso dalla maggior parte della letterature di settore, ma ha inoltre ricevuto l'avallo giurisprudenziale da parte del TAR del capoluogo siciliano il quale, con sentenze nn. 1276 e 1277 del 19 giugno 2012, ha respinto tutti e tre i ricorsi proposti dall'ex Presidente della Provincia di Ragusa, dagli assessori provinciali e da alcuni consiglieri contro l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e contro il Presidente della Regione Sicilia per l'annullamento del Decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica n. 17 Servizio 5°/Elettorale del 19 marzo 2012 (nella parte in cui si riferisce alla Provincia regionale di Ragusa) con il quale è stata revocata l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente delle province regionali di Caltanissetta e Ragusa e dei rispettivi consigli comunali per effetto delle entrata in vigore della legge regionale n. 14/2012. Ma il dato ancor più pregante è rappresentato dalle osservazioni espresse ad abundantiam dal TAR di Palermo il quale ha giustamente ribadito che l'articolo 15 dello Statuto della Regione ha il rango di legge costituzionale, esprimendo, in sostanza un'indiretta dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. Il presente progetto di legge, in definitiva, ha lo scopo di recuperare la deriva anticostituzionale intrapresa nel 1986 che ha condotto all'emanazione della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e di riconquistare quindi, la giusta rotta in direzione di principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto, prevedendo che i comuni per lo sviluppo delle loro funzioni amministrative in ambito sovracomunale si associno in liberi consorzi. L'articolato del progetto di legge che segue, prevede l'abrogazione della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 nonché della legge regionale 12 Agosto 1989, n. 17, e quindi delle province regionali, e contestualmente la riproposizione della costituzione dei liberi consorzi fra comuni. Esso, inoltre disciplina la natura giuridica degli stessi e le funzioni loro attribuite, nonché il ruolo che in questo percorso di modifica istituzionale dovrà svolgere l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che dovrà provvedere allo scioglimento delle nove province regionali, nonché le competenze dei liberi consorzi. In particolare, gli articoli 1 e 2 indicano i principi generali, e nello specifico a quello di sussidiarietà, ai quali dovrà ispirarsi l'attività dei comuni, dei liberi consorzi e della Regione, con precipuo riferimento all'articolo 15 dello Statuto della Regione. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, che compongono il Capo II, disciplinano la natura dei liberi consorzi di comuni, la costituzione degli stessi, le linee guida principali relative alla formazione dello Statuto, nonché degli organi costitutivi dello stesso, prescrivendosi che per la costituzione di un libero consorzio di comuni è necessario che la proposta provenga da uno o più comuni con una popolazione complessiva pari o superiore a 20.000 abitanti e che lo stesso non potrà essere composto da un numero inferiore a 10 con una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti risultanti dai registri di popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente. L'articolo 7 demanda all'adozione di decreti del Presidente della Regione il trasferimento di funzioni dalla Regione ai comuni ed ai liberi consorzi comunali prevedendosi, inoltre, che i trasferimenti delle funzioni dovranno avvenire nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge. Disciplina i trasferimenti di personale, patrimonio e risorse finanziarie dalle disciolte province ai comuni ed ai liberi consorzi di comuni. Stabilisce i principi fondamentali attraverso cui i suddetti trasferimenti avvengono. Stabilisce lo scioglimento e la messa in liquidazione di tutti gli enti, società, consorzi, organismi sottoposti a controllo e vigilanza totale o parziale da parte delle abolite province. Stabilisce il trasferimento delle competenze e del personale in forza ai suddetti enti, società, consorzi ed organi ai liberi consorzi di comuni. Stabilisce ulteriori norme di attuazione del presente progetto di legge. L'articolo 8 stabilisce l'abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1986 n. 9, con le successive modifiche ed integrazioni, e 12 agosto 1989, n. 17 con le successive modifiche ed integrazione. L'articolo 9 contiene le norme finanziarie, stabilendo che dall'applicazione della presente legge non possono scaturire ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE CAPO I Organizzazione istituzionale Art. 1. Principi generali 1. In ossequio ai principi sanciti dall'art. 15 dello Statuto della Regione, l'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi comunali. 2. L'attività della Regione, dei comuni e dei liberi consorzi è ispirata ai principi di autonomia, di programmazione, di decentramento, di partecipazione, di semplificazione procedurale e di legalità. In attuazione del medesimo articolo 15 è assicurata ai comuni ed ai liberi consorzi comunali ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Art. 2. Principio di sussidiarietà l. La Regione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono espressamente assegnati dalla vigente legislazione. 2. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Regione interviene secondo il principio della sussidiarietà soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dai comuni e dai liberi consorzi comunali e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello regionale in ragione delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione. 3. I comuni ed i liberi consorzi comunali organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico. CAPO II I liberi consorzi di comuni Art. 3. Natura dei liberi consorzi di comuni 1. I liberi consorzi comunali sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente ed economicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, ed hanno lo scopo di organizzazione le strutture ed i servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, ed il fine di assicurare il più alto livello di efficienza ed economicità dei suddetti servizi, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale. 2. I comuni che intendono consorziarsi non possono essere inferiori a 10 e con una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti. La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione al 31 Dicembre dell'anno precedente. 3. I comuni che intendono consorziarsi devono comunque tenere conto della loro contiguità geografica e delle loro comuni peculiarità storico, culturali, sociali ed ambientali. Art. 4. Costituzione ed adesione ai liberi consorzi di comuni 1. Ai fini della costituzione di un libero consorzio di comuni è necessario che la proposta provenga, con delibera da approvarsi dalla maggioranza del consiglio comunale, da uno o più comuni con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti, cui possono aderire volontariamente tutti i comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'articolo 3. 2. L'adesione dei singoli comuni al libero consorzio avviene mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni comune può aderire ad un unico consorzio. 3. Le delibere di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere adottate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le delibere di cui al precedente comma 1 devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituendo libero consorzio comunale, avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, la designazione del comune sede degli organi consortili di cui al seguente articolo 6, la proposta di Statuto del libero consorzio comunale di cui al seguente articolo 5. 5. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al precedente comma 2 entro il termine di cui al comma 2 l'Assessorato regionale con delega agli enti locali provvede con proprio decreto all'assegnazione dei comuni inadempienti ad un consorzio in fase di costituzione ovvero già costituito, sulla scorta delle caratteristiche di cui al precedente articolo 3. Art. 5. Statuto del libero consorzio 1. Il libero consorzio adotta lo statuto in relazione alle proprie esigenze e specificità. 2. Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione del libero consorzio comunale ed al suo funzionamento, nonché i modi e le forme in cui i comuni partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti al libero consorzio comunale. 3. Lo statuto integra la previsione normativa degli organi del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati dal seguente articolo 6 e deve altresì prevedere il Presidente del libero consorzio comunale scelto tra i sindaci dei comuni aderenti allo stesso nonché gli altri organi di cui all'articolo 6. 4. Le funzioni di tutti gli organi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con modalità fissate con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Ai liberi consorzi comunali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni; in particolare i principi in materia di competenze e funzionamento degli organi dei comuni. 6. Lo statuto è deliberato in via definitiva dall'assemblea di cui all'articolo 6, secondo i criteri previsti al comma 6 del medesimo articolo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle modifiche statutarie. 7. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto tipo che disciplina altresì l'elezione del Presidente del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 6. Art. 6. Organi dei liberi consorzi di comuni 1. Sono organi del libero consorzio comunale il Presidente, la Giunta e l'Assemblea. 2. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci in carica dei comuni che costituiscono il libero consorzio comunale. 3. Il Presidente viene eletto in seno all'Assemblea secondo i criteri previsti al seguente comma 6. In sede di prima votazione risulta eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto; in sede di seconda votazione risulta eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti ponderati. 4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale tale mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; il voto utile alla sfiducia, espresso dall'Assemblea, non deve essere inferiore ai due terzi del complesso dei voti ponderati. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione del Presidente e della Giunta. 5. Il Presidente nomina la Giunta tra i componenti dell'Assemblea. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di componenti stabilito in modo aritmetico dagli statuti che non deve essere superiore a: a) sei nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) quattro nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) due nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 6. Nelle votazioni dell'Assemblea ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino ad un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nel libero consorzio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto. CAPO III Disposizioni attuative Art. 7. Norme di attuazione 1. Le Province regionali sono soppresse a far data dal 31 Ottobre 2013; gli organi in carica, delle Provincie regionali sono prorogati fino alla succitata data. 2. Con decreti del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore e nel rispetto della presente legge, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione Affari istituzionali' e della Commissione Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, vengono individuati i procedimenti di competenza che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale rispettivamente dei Comuni e dei liberi consorzi comunali. 3. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di istituzione dei liberi consorzi, previo parere della Commissione Affari istituzionali' e della Commissione bilancio' dell'Assemblea Regionale Siciliana viene disciplinato quanto segue: a) trasferimento di personale delle soppresse Province regionali ai liberi consorzi comunali ed agli altri enti locali della Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia e mantenendo la qualifica di provenienza; b) trasferimento del patrimonio delle soppresse Province regionali ai liberi consorzi comunali ed ai comuni ricadenti nel territorio delle soppresse Province regionali; c) trasferimento delle risorse finanziarie ai liberi consorzi comunali; d) previsione di meccanismi di premialità per i comuni ed i liberi consorzi comunali che raggiungano livelli di efficienza ed economicità con riduzione della spesa pubblica. 4. I trasferimenti di funzioni di cui al comma 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) il principio di sussidiarietà; b) il principio del miglioramento della qualità dei servizi pubblici e del contenimento dei costi per i cittadini; c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; d) il principio di cooperazione tra Regione, comuni e liberi consorzi comunali; e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, l'esercizio delle funzioni; h) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; i) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 5. Tutte le società, consorzi, enti ed organismi esistenti in Sicilia, sottoposti a controllo e vigilanza, totale o parziale, da parte delle abolite province, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere messi in liquidazione e dovranno sciogliere i propri organi direttivi e di controllo; tali compiti saranno svolti da personale direttivo della Regione. 6. L'Assessore regionale con delega per gli enti locali, provvede con proprio decreto a trasferire, ai liberi consorzi comunali, il personale e tutte le competenze degli enti, delle società, dei consorzi e degli organismi di cui al precedente comma 5. 7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto previsto dal comma 1 è fatto divieto ai liberi consorzi di comuni, ai comuni ed a enti a totale capitale pubblico, vigilati o controllati dai comuni, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di due anni. 8. A far data dal 31 ottobre 2013 cessano le unioni dei comuni, disciplinate dall'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e dall'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. 9. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché l'organizzazione periferica dello Stato tenda ad adeguarsi agli ambiti territoriali dei liberi consorzi nel territorio della Regione; la Regione provvede altresì a rapportarsi con lo Stato per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e disciplinate dalla normativa statale. 10. Sino all'adeguamento della relativa normativa, restano salve le norme che adottino quale parametro di riferimento il territorio della provincia regionale. Art. 8. Abrogazioni 1. A far data dal 31 Ottobre 2013, sono abrogate: a) la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 con le successive modifiche ed integrazioni. b) la legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 con le successive modifiche ed integrazione. 2. E' abrogata altresì ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 9. Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui alla presente legge non sono consentite nuove o maggiori spese a carico del Bilancio della regione. Art. 10. Norme finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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