ddl n. 219


ddl n. 219 del 13 febbraio 2013 XVI Legislatura

Istituzione dei liberi consorzi di Comuni
On. Siragusa Salvatore

On. Siragusa Salvatore

 RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         il  presente  progetto di legge ha lo scopo  precipuo
       di   ricondurre   nell'alveo   dei   principi   sanciti
       dall'articolo  15  dello  Statuto  della  Regione,   la
       disciplina  relativa agli enti locali;  ma  soprattutto
       quello   di  rimediare  all'errato  percorso  politico-
       istituzionale  iniziato  nel  1986  con  l'approvazione
       della  legge regionale del 6 marzo,  n. 9 del  medesimo
       anno   con   la   costituzione   dell'ente   intermedio
       rappresentato dalle  province regionali'.

         Detta     norma,    con    un'articolata    acrobazia
       redazionale,  (trasformando i  costituiti  consorzi  di
       comuni  in   province regionali') ha  aggirato,  a  piè
       pari,  il  dettato statutario, abrogando la  disciplina
       relativa  alla costituzione dei liberi consorzi  fra  i
       comuni  (articoli 12-23 del D.lgs P.  Reg.  29  ottobre
       1957,  n. 3 come ratificato dalla legge 15 marzo  1963,
       n.  16)  e  prevedendo contestualmente la  costituzione
       delle   province regionali', nonostante  l'articolo  15
       comma    2    dello   Statuto   del   1946   stabilisca
       espressamente  che   Le circoscrizioni  provinciali  ed
       enti   pubblici   che   ne  derivano   sono   soppressi
       nell'ambito della Regione'.

         Seguendo  l'iter legislativo relativo all'ordinamento
       degli  enti locali in Sicilia, emerge evidente come  il
       percorso intrapreso dal Legislatore regionale,  con  la
       legge   regionale   15  marzo  1963,   n.   16,   fosse
       perfettamente  in  linea con i principi  sanciti  dallo
       Statuto  della  Regione e che solo  dal  1986,  con  la
       legge  del  6 marzo, n. 9 si è assistito ad una  deriva
       costituzionale rispetto ai dettati statutari.
         Detto  assunto  non  solo è condiviso  dalla  maggior
       parte  della  letterature di  settore,  ma  ha  inoltre
       ricevuto  l'avallo giurisprudenziale da parte  del  TAR
       del  capoluogo  siciliano il quale,  con  sentenze  nn.
       1276  e  1277 del 19 giugno 2012, ha respinto  tutti  e
       tre   i   ricorsi  proposti  dall'ex  Presidente  della
       Provincia di Ragusa, dagli assessori provinciali  e  da
       alcuni   consiglieri  contro  l'Assessorato   regionale
       delle  autonomie  locali e della  funzione  pubblica  e
       contro   il   Presidente  della  Regione  Sicilia   per
       l'annullamento   del  Decreto  dell'Assessorato   delle
       autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica  n.  17
       Servizio  5°/Elettorale del 19 marzo 2012 (nella  parte
       in   cui  si  riferisce  alla  Provincia  regionale  di
       Ragusa)  con il quale è stata revocata l'indizione  dei
       comizi  elettorali per l'elezione del Presidente  delle
       province  regionali di Caltanissetta  e  Ragusa  e  dei
       rispettivi consigli comunali per effetto delle  entrata
       in vigore della legge regionale n. 14/2012.

         Ma  il  dato ancor più pregante è rappresentato dalle
       osservazioni  espresse   ad  abundantiam  dal  TAR   di
       Palermo   il   quale   ha  giustamente   ribadito   che
       l'articolo 15 dello Statuto della Regione ha  il  rango
       di   legge   costituzionale,  esprimendo,  in  sostanza
       un'indiretta dichiarazione di incostituzionalità  della
       legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

         Il  presente progetto di legge, in definitiva, ha  lo
       scopo   di   recuperare  la  deriva  anticostituzionale
       intrapresa  nel  1986  che  ha condotto  all'emanazione
       della  legge  regionale  6  marzo  1986,  n.  9  e   di
       riconquistare quindi, la giusta rotta in  direzione  di
       principi   sanciti  dall'articolo  15  dello   Statuto,
       prevedendo  che  i  comuni per lo sviluppo  delle  loro
       funzioni  amministrative  in  ambito  sovracomunale  si
       associno in liberi consorzi.

         L'articolato  del  progetto  di  legge   che   segue,
       prevede  l'abrogazione della legge  regionale  6  marzo
       1986,  n.  9  nonché  della legge regionale  12  Agosto
       1989,  n.  17,  e  quindi delle province  regionali,  e
       contestualmente  la  riproposizione della  costituzione
       dei   liberi   consorzi  fra  comuni.   Esso,   inoltre
       disciplina  la  natura  giuridica  degli  stessi  e  le
       funzioni  loro  attribuite,  nonché  il  ruolo  che  in
       questo   percorso   di  modifica  istituzionale   dovrà
       svolgere   l'Assessorato  regionale   delle   autonomie
       locali  e  della funzione pubblica che dovrà provvedere
       allo   scioglimento  delle  nove  province   regionali,
       nonché le competenze dei liberi consorzi.

         In  particolare,  gli  articoli  1  e  2  indicano  i
       principi  generali,  e  nello  specifico  a  quello  di
       sussidiarietà, ai quali dovrà ispirarsi l'attività  dei
       comuni,  dei  liberi  consorzi  e  della  Regione,  con
       precipuo  riferimento  all'articolo  15  dello  Statuto
       della Regione.

         Gli  articoli 3, 4, 5 e 6, che compongono il Capo II,
       disciplinano la natura dei liberi consorzi  di  comuni,
       la   costituzione   degli  stessi,   le   linee   guida
       principali  relative  alla  formazione  dello  Statuto,
       nonché   degli   organi   costitutivi   dello   stesso,
       prescrivendosi  che per la costituzione  di  un  libero
       consorzio  di  comuni  è  necessario  che  la  proposta
       provenga  da  uno  o  più comuni  con  una  popolazione
       complessiva  pari o superiore a 20.000 abitanti  e  che
       lo  stesso  non  potrà  essere composto  da  un  numero
       inferiore  a  10  con una popolazione non  inferiore  a
       100.000    abitanti   risultanti   dai   registri    di
       popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

         L'articolo  7  demanda all'adozione  di  decreti  del
       Presidente  della Regione il trasferimento di  funzioni
       dalla  Regione ai comuni ed ai liberi consorzi comunali
       prevedendosi,   inoltre,  che  i  trasferimenti   delle
       funzioni  dovranno avvenire nel rispetto  dei  principi
       previsti    dalla   presente   legge.   Disciplina    i
       trasferimenti  di  personale,  patrimonio   e   risorse
       finanziarie  dalle disciolte province ai comuni  ed  ai
       liberi   consorzi  di  comuni.  Stabilisce  i  principi
       fondamentali  attraverso cui i  suddetti  trasferimenti
       avvengono.  Stabilisce lo scioglimento e  la  messa  in
       liquidazione  di  tutti  gli enti,  società,  consorzi,
       organismi sottoposti a controllo e vigilanza  totale  o
       parziale da parte delle abolite province.

         Stabilisce  il trasferimento delle competenze  e  del
       personale in forza ai suddetti enti, società,  consorzi
       ed  organi  ai  liberi consorzi di  comuni.  Stabilisce
       ulteriori norme di attuazione del presente progetto  di
       legge.  L'articolo  8  stabilisce  l'abrogazione  delle
       leggi  regionali 6 marzo 1986 n. 9, con  le  successive
       modifiche ed integrazioni, e 12 agosto 1989, n. 17  con
       le successive modifiche ed integrazione.

         L'articolo   9   contiene   le   norme   finanziarie,
       stabilendo  che dall'applicazione della presente  legge
       non  possono  scaturire ulteriori oneri  a  carico  del
       bilancio regionale.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                CAPO I
                     Organizzazione istituzionale

                                Art. 1.
                           Principi generali

         1.  In  ossequio  ai  principi sanciti  dall'art.  15
       dello  Statuto della Regione, l'ordinamento degli  enti
       locali si basa, nella Regione stessa, sui comuni e  sui
       liberi consorzi comunali.

         2.  L'attività della Regione, dei comuni e dei liberi
       consorzi  è  ispirata  ai  principi  di  autonomia,  di
       programmazione,  di  decentramento, di  partecipazione,
       di   semplificazione  procedurale  e  di  legalità.  In
       attuazione  del  medesimo articolo 15 è  assicurata  ai
       comuni  ed  ai liberi consorzi comunali ampia autonomia
       amministrativa e finanziaria.

                                Art. 2.
                      Principio di sussidiarietà

         l.   La  Regione  agisce nei limiti delle  competenze
       che  le  sono conferite e degli obiettivi che  le  sono
       espressamente assegnati dalla vigente legislazione.

         2.   Nei  settori  che  non  sono  di  sua  esclusiva
       competenza, la Regione interviene secondo il  principio
       della sussidiarietà soltanto e nella misura in cui  gli
       obiettivi  dell'azione  prevista  non  possono   essere
       sufficientemente  realizzati dai comuni  e  dai  liberi
       consorzi  comunali e possono, dunque, essere realizzati
       meglio  a livello regionale in ragione delle dimensioni
       o degli effetti dell'azione in questione.

         3.   I   comuni   ed   i  liberi  consorzi   comunali
       organizzano   le   rispettive   funzioni   fondamentali
       valorizzando,   in   applicazione  del   principio   di
       sussidiarietà,  l'iniziativa dei cittadini,  singoli  o
       associati, per lo svolgimento di attività di  interesse
       generale  e  per l'erogazione di servizi e  prestazioni
       di interesse pubblico.

                                CAPO II
                      I liberi consorzi di comuni

                                Art. 3.
                 Natura dei liberi consorzi di comuni

         1.  I liberi consorzi comunali sono espressioni delle
       comunità    operanti   in   territori   di   dimensioni
       sovracomunali,     storicamente    ed    economicamente
       integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad  un
       unico   polo  di  direzione,  ed  hanno  lo  scopo   di
       organizzazione le strutture ed i servizi connessi  allo
       sviluppo  delle relative aree, ed il fine di assicurare
       il  più  alto livello di efficienza ed economicità  dei
       suddetti  servizi, nonché l'elaborazione e l'attuazione
       di una comune programmazione economica e sociale.

         2.  I  comuni che intendono consorziarsi non  possono
       essere  inferiori  a  10  e  con  una  popolazione  non
       inferiore  a 100.000 abitanti. La popolazione residente
       nei   comuni  è  quella  risultante  dai  registri   di
       popolazione al 31 Dicembre dell'anno precedente.

         3.   I   comuni  che  intendono  consorziarsi  devono
       comunque  tenere conto della loro contiguità geografica
       e  delle  loro  comuni peculiarità storico,  culturali,
       sociali ed ambientali.

                                Art. 4.
         Costituzione ed adesione ai liberi consorzi di comuni

         1.  Ai fini della costituzione di un libero consorzio
       di  comuni  è necessario che la proposta provenga,  con
       delibera  da approvarsi dalla maggioranza del consiglio
       comunale,   da   uno  o  più  comuni  con   popolazione
       complessiva  non  inferiore  a  20.000  abitanti,   cui
       possono   aderire  volontariamente   tutti   i   comuni
       ricompresi  in una medesima area contraddistinta  dalle
       caratteristiche di cui all'articolo 3.

         2.  L'adesione dei singoli comuni al libero consorzio
       avviene  mediante delibere dei rispettivi  consigli  su
       una   specifica,   identica,  motivata   proposta,   da
       adottarsi,  con  il  voto favorevole della  maggioranza
       dei  consiglieri in carica. Ogni comune può aderire  ad
       un unico consorzio.

         3.  Le  delibere di cui ai precedenti  commi  1  e  2
       devono   essere   adottate,  entro  centoventi   giorni
       dall'entrata in vigore della presente legge.

         4.  Le  delibere di cui al precedente comma 1  devono
       contenere    l'indicazione   dell'ambito   territoriale
       dell'istituendo  libero consorzio comunale,  avente  le
       caratteristiche di cui all'articolo 3, la  designazione
       del  comune  sede  degli organi consortili  di  cui  al
       seguente articolo 6, la proposta di Statuto del  libero
       consorzio comunale di cui al seguente articolo 5.

         5.  Nel  caso  di mancata adozione delle delibere  di
       cui  al  precedente comma 2 entro il termine di cui  al
       comma  2  l'Assessorato regionale con delega agli  enti
       locali  provvede  con proprio decreto  all'assegnazione
       dei  comuni  inadempienti ad un consorzio  in  fase  di
       costituzione ovvero già costituito, sulla scorta  delle
       caratteristiche di cui al precedente articolo 3.

                                Art. 5.
                     Statuto del libero consorzio

         1.   Il   libero  consorzio  adotta  lo  statuto   in
       relazione alle proprie esigenze e specificità.

         2.  Lo  statuto fissa, in armonia con le disposizioni
       della  presente  legge, le norme fondamentali  relative
       all'organizzazione del libero consorzio comunale ed  al
       suo  funzionamento, nonché i modi e le forme in  cui  i
       comuni   partecipano   all'esercizio   delle   funzioni
       spettanti al libero consorzio comunale.

         3.  Lo  statuto integra la previsione normativa degli
       organi  del libero consorzio comunale nel rispetto  dei
       principi  indicati  dal  seguente  articolo  6  e  deve
       altresì  prevedere il Presidente del  libero  consorzio
       comunale scelto tra i sindaci dei comuni aderenti  allo
       stesso nonché gli altri organi di cui all'articolo 6.

         4.  Le  funzioni di tutti gli organi  sono  svolte  a
       titolo   gratuito,  salvo  il  rimborso   delle   spese
       effettivamente  sostenute,  con  modalità  fissate  con
       decreto del Presidente della Regione da emanarsi  entro
       centoventi   giorni  dall'entrata   in   vigore   della
       presente legge.

         5.  Ai  liberi  consorzi comunali  si  applicano,  in
       quanto    compatibili,   i   principi   previsti    per
       l'ordinamento dei comuni; in particolare i principi  in
       materia di competenze e funzionamento degli organi  dei
       comuni.

         6.   Lo   statuto  è  deliberato  in  via  definitiva
       dall'assemblea  di  cui  all'articolo  6,   secondo   i
       criteri previsti al comma 6 del medesimo articolo,  con
       il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti
       ponderati degli aventi diritto. La disposizione di  cui
       al  presente  comma  si  applica anche  alle  modifiche
       statutarie.

         7.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  da
       emanarsi   entro  centoventi  giorni  dall'entrata   in
       vigore  della  presente legge è  approvato  lo  statuto
       tipo  che  disciplina altresì l'elezione del Presidente
       del   libero   consorzio  comunale  nel  rispetto   dei
       principi indicati nell'articolo 6.

                                Art. 6.
                 Organi dei liberi consorzi di comuni

         1.  Sono  organi  del  libero consorzio  comunale  il
       Presidente, la Giunta e l'Assemblea.

         2.  L'Assemblea  è  composta da tutti  i  sindaci  in
       carica   dei   comuni  che  costituiscono   il   libero
       consorzio comunale.

         3.  Il  Presidente viene eletto in seno all'Assemblea
       secondo  i  criteri previsti al seguente  comma  6.  In
       sede  di  prima votazione risulta eletto Presidente  il
       candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei  voti
       ponderati  degli  aventi diritto; in  sede  di  seconda
       votazione  risulta eletto Presidente il  candidato  che
       ottiene il maggior numero di voti ponderati.

         4.  Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in
       caso   di  approvazione  di  una  mozione  di  sfiducia
       proposta  da almeno due quinti dei consiglieri comunali
       dei  comuni facenti parte del libero consorzio comunale
       tale  mozione è posta in discussione non prima di dieci
       giorni   e   non   oltre  trenta   giorni   dalla   sua
       presentazione;  il  voto utile alla sfiducia,  espresso
       dall'Assemblea, non deve essere inferiore ai due  terzi
       del  complesso  dei voti ponderati.  Se  la  mozione  è
       approvata  ne  consegue la cessazione del Presidente  e
       della Giunta.

         5.  Il  Presidente nomina la Giunta tra i  componenti
       dell'Assemblea.  La  Giunta è composta  dal  Presidente
       che  la presiede e da un numero di componenti stabilito
       in  modo  aritmetico dagli statuti che non deve  essere
       superiore a:

         a)  sei  nei liberi consorzi comunali con popolazione
       superiore a 500.000 abitanti;

         b)   quattro   nei  liberi  consorzi   comunali   con
       popolazione superiore a 250.000 abitanti;

         c)  due  nei liberi consorzi comunali con popolazione
       superiore a 100.000 abitanti.

         6.  Nelle  votazioni dell'Assemblea  ogni  comune  ha
       diritto  ad  un  voto  ogni diecimila  abitanti  e  per
       frazioni oltre cinquemila, fino ad un massimo  di  voti
       pari  al 30 per cento dei voti totali, calcolati  sulla
       base  della popolazione residente nel libero  consorzio
       comunale al 31 dicembre dell'anno precedente. I  comuni
       con  popolazione inferiore a diecimila  abitanti  hanno
       in ogni caso diritto a un voto.

                               CAPO III
                        Disposizioni attuative

                                Art. 7.
                          Norme di attuazione

         1.  Le  Province regionali sono soppresse a far  data
       dal  31  Ottobre  2013;  gli organi  in  carica,  delle
       Provincie  regionali sono prorogati fino alla succitata
       data.

         2.   Con  decreti  del Presidente della  Regione,  da
       emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata
       in  vigore e nel rispetto della presente legge,  previo
       parere   della  Conferenza  Regione-autonomie   locali,
       della   Commissione   Affari  istituzionali'  e   della
       Commissione     Bilancio'   dell'Assemblea    regionale
       siciliana,   vengono  individuati  i  procedimenti   di
       competenza  che non richiedono l'unitario  esercizio  a
       livello  regionale rispettivamente  dei  Comuni  e  dei
       liberi consorzi comunali.

         3.  Con  decreti  del  Presidente  della  Regione  da
       emanarsi   entro  centoventi  giorni  dalla   data   di
       istituzione  dei liberi consorzi, previo  parere  della
       Commissione   Affari istituzionali' e della Commissione
        bilancio'  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  viene
       disciplinato quanto segue:

         a)   trasferimento  di  personale   delle   soppresse
       Province regionali ai liberi consorzi comunali ed  agli
       altri  enti  locali della Regione, nel  rispetto  della
       vigente  normativa in materia e mantenendo la qualifica
       di provenienza;

         b)   trasferimento  del  patrimonio  delle  soppresse
       Province  regionali ai liberi consorzi comunali  ed  ai
       comuni   ricadenti  nel  territorio   delle   soppresse
       Province regionali;

         c)  trasferimento delle risorse finanziarie ai liberi
       consorzi comunali;

         d)  previsione  di  meccanismi di  premialità  per  i
       comuni  ed  i  liberi consorzi comunali che raggiungano
       livelli  di  efficienza  ed economicità  con  riduzione
       della spesa pubblica.

         4.  I  trasferimenti di funzioni di cui  al  comma  2
       avvengono   nell'osservanza   dei   seguenti   principi
       fondamentali:

         a) il principio di sussidiarietà;

         b)  il principio del miglioramento della qualità  dei
       servizi  pubblici e del contenimento dei  costi  per  i
       cittadini;

         c)  il  principio  di efficienza  e  di  economicità,
       anche  con la soppressione delle funzioni e dei compiti
       divenuti superflui;

         d)  il  principio di cooperazione tra Regione, comuni
       e liberi consorzi comunali;

         e)   i   principi   di  responsabilità   ed   unicità
       dell'amministrazione,  con la conseguente  attribuzione
       ad  un  unico  soggetto delle funzioni  e  dei  compiti
       connessi,  strumentali  e complementari,  e  quello  di
       identificabilità  in  capo ad un unico  soggetto  anche
       associativo della responsabilità di ciascun servizio  o
       attività amministrativa;

         f)  il  principio  di omogeneità,  tenendo  conto  in
       particolare   delle   funzioni   già   esercitate   con
       l'attribuzione  di  funzioni e  compiti  omogenei  allo
       stesso livello di governo;

         g)   il   principio  di  adeguatezza,  in   relazione
       all'idoneità     organizzativa     dell'amministrazione
       ricevente a garantire, l'esercizio delle funzioni;

         h)   il  principio  della  copertura  finanziaria   e
       patrimoniale  dei costi per l'esercizio delle  funzioni
       amministrative;

         i)   il   principio  di  autonomia  organizzativa   e
       regolamentare  e  di responsabilità degli  enti  locali
       nell'esercizio   delle   funzioni   e    dei    compiti
       amministrativi ad essi conferiti.

         5.  Tutte  le  società, consorzi, enti  ed  organismi
       esistenti   in  Sicilia,  sottoposti  a   controllo   e
       vigilanza,  totale o parziale, da parte  delle  abolite
       province,  entro centoventi giorni dalla  pubblicazione
       della   presente   legge  dovranno  essere   messi   in
       liquidazione  e  dovranno sciogliere  i  propri  organi
       direttivi  e di controllo; tali compiti saranno  svolti
       da personale direttivo della Regione.

         6.  L'Assessore  regionale con delega  per  gli  enti
       locali,  provvede con proprio decreto a trasferire,  ai
       liberi  consorzi  comunali, il  personale  e  tutte  le
       competenze  degli enti, delle società, dei  consorzi  e
       degli organismi di cui al precedente comma 5.

         7.   Dalla   data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
       ufficiale della Regione del decreto previsto dal  comma
       1  è  fatto  divieto ai liberi consorzi di  comuni,  ai
       comuni  ed a enti a totale capitale pubblico,  vigilati
       o  controllati  dai comuni, di procedere ad  assunzioni
       di  personale a qualsiasi titolo per il periodo di  due
       anni.

         8.  A  far data dal 31 ottobre 2013 cessano le unioni
       dei  comuni, disciplinate dall'articolo 26 della  legge
       8  giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1
       della  legge  regionale  11 dicembre  1991,  n.  48,  e
       dall'articolo 37 della legge regionale 26 agosto  1992,
       n. 7.

         9.  La  Regione provvede, altresì, a promuovere tutte
       le  opportune  iniziative nei  confronti  dello  Stato,
       affinché l'organizzazione periferica dello Stato  tenda
       ad   adeguarsi  agli  ambiti  territoriali  dei  liberi
       consorzi  nel  territorio  della  Regione;  la  Regione
       provvede  altresì  a  rapportarsi  con  lo  Stato   per
       l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie   ad   oggi
       destinate alle province regionali e disciplinate  dalla
       normativa statale.

         10.  Sino  all'adeguamento della relativa  normativa,
       restano salve le norme che adottino quale parametro  di
       riferimento il territorio della provincia regionale.

                                Art. 8.
                              Abrogazioni

         1. A far data dal 31 Ottobre 2013,  sono abrogate:

         a)  la  legge  regionale 6 marzo 1986, n.  9  con  le
       successive modifiche ed integrazioni.

         b)  la  legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 con  le
       successive modifiche ed integrazione.

         2.    E'    abrogata   altresì   ogni    disposizione
       incompatibile con la presente legge.

                                Art. 9.
                           Norma finanziaria

         1.  Per  le  finalità di cui alla presente legge  non
       sono  consentite nuove o maggiori spese  a  carico  del
       Bilancio della regione.

                               Art. 10.
                             Norme finali

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
       ufficiale della Regione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
       e di farla osservare come legge della Regione.

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