DDL 549 – 19.09.2013


DDL  549 del 19.09.2013

Ars – DDL  549 del 19.09.2013

Norme di salvaguardia dei servizi che le Province regionali siciliane devono garantire al territorio di loro competenza nelle more di attuazione delle previsioni cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2013, n. 17 recante ‘Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali’

 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.

         1.  Nelle  more  di attuazione delle  previsioni  cui
     all'articolo  1,  comma 1, della legge regionale  del  27
     marzo   2013,   n.  7  recante   Norme  transitorie   per
     l'istituzione   dei   Liberi  consorzi   comunali'   alle
     province  regionali siciliane devono essere garantiti  la
     regolarità  dei flussi finanziari da parte della  Regione
     nella  quantità e nei tempi secondo le norme che regolano
     la materia in atto in vigore.

                                Art. 2.

         1.   Le   province  regionali  devono  garantire   al
     territorio  di  competenza la qualità e la  quantità  dei
     servizi  ad oggi assicurati ed il tempestivo assolvimento
     dell'obbligo  di  soddisfare  i  crediti  certificati   a
     favore dei propri fornitori di servizi.

                                Art. 3.

         1.   Le   province   regionali  in  particolare   nei
     confronti  delle Società di capitale di cui detengano  il
     100  per  cento  del capitale azionario e che  forniscano
     servizi   esclusivamente  all'Ente  proprietario  debbono
     preliminarmente   accertare  e  certificare   che   dette
     Società  abbiano  depositato  un  bilancio  attivo  negli
     ultimi  cinque  esercizi,  che i  servizi  affidati  alle
     medesime  società garantiscano i criteri  di  efficienza,
     efficacia ed economicità.

                                Art. 4.

         1.  Le  province regionali nelle more  di  attuazione
     delle  previsioni  cui all'articolo  1,  comma  1,  della
     legge   regionale  n.  7  del  27  marzo  2013,   debbono
     garantire  alle  Società  di  cui  all'articolo   3,   la
     continuità di impresa nel rispetto dei contratti o  delle
     convenzioni in atto in vigore.

                                Art. 5.

         1.  Le  province  regionali, per le finalità  di  cui
     all'articolo 2, qualora lo ritengano utile e  sempre  che
     risponda   a   criteri   di  efficienza,   efficacia   ed
     economicità  e tempestività, possono ampliare  i  servizi
     già  contrattualizzati o affidarne dei nuovi alle società
     di  cui  all'articolo 3, nelle more di  attuazione  delle
     previsioni  cui  all'articolo 1,  comma  1,  della  legge
     regionale n. 7 del 27 marzo 2013,

                                Art. 6.

         1.  All'atto  dell'emanazione da parte dell'Assemblea
     regionale    siciliana    del    disciplinare    relativo
     all'istituzione  dei Liberi consorzi comunali,  ai  sensi
     dell'  articolo  1, comma 1, della legge regionale  n.  7
     del  27  marzo  2013, alle società di cui all'articolo  3
     sarà  garantita l'attività di impresa senza soluzione  di
     continuità   trasferendo  ipso  fatto  la  validità   dei
     singoli  contratti o delle singole convenzioni in  essere
     all' Ente Pubblico competente territorialmente.

                                Art. 7.
                             Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

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