DDL 549 – 19.09.2013
DDL 549 del 19.09.2013
Norme di salvaguardia dei servizi che le Province regionali siciliane devono garantire al territorio di loro competenza nelle more di attuazione delle previsioni cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2013, n. 17 recante ‘Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali’
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. 1. Nelle more di attuazione delle previsioni cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale del 27 marzo 2013, n. 7 recante Norme transitorie per l'istituzione dei Liberi consorzi comunali' alle province regionali siciliane devono essere garantiti la regolarità dei flussi finanziari da parte della Regione nella quantità e nei tempi secondo le norme che regolano la materia in atto in vigore. Art. 2. 1. Le province regionali devono garantire al territorio di competenza la qualità e la quantità dei servizi ad oggi assicurati ed il tempestivo assolvimento dell'obbligo di soddisfare i crediti certificati a favore dei propri fornitori di servizi. Art. 3. 1. Le province regionali in particolare nei confronti delle Società di capitale di cui detengano il 100 per cento del capitale azionario e che forniscano servizi esclusivamente all'Ente proprietario debbono preliminarmente accertare e certificare che dette Società abbiano depositato un bilancio attivo negli ultimi cinque esercizi, che i servizi affidati alle medesime società garantiscano i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Art. 4. 1. Le province regionali nelle more di attuazione delle previsioni cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, debbono garantire alle Società di cui all'articolo 3, la continuità di impresa nel rispetto dei contratti o delle convenzioni in atto in vigore. Art. 5. 1. Le province regionali, per le finalità di cui all'articolo 2, qualora lo ritengano utile e sempre che risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e tempestività, possono ampliare i servizi già contrattualizzati o affidarne dei nuovi alle società di cui all'articolo 3, nelle more di attuazione delle previsioni cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, Art. 6. 1. All'atto dell'emanazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana del disciplinare relativo all'istituzione dei Liberi consorzi comunali, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, alle società di cui all'articolo 3 sarà garantita l'attività di impresa senza soluzione di continuità trasferendo ipso fatto la validità dei singoli contratti o delle singole convenzioni in essere all' Ente Pubblico competente territorialmente. Art. 7. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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